Berna: resta vietato il turismo degli acquisti
In occasione della sua seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio federale ha approvato gli adeguamenti e le precisazioni concernenti l’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). Tali adeguamenti e precisazioni sono volti a evitare dubbi e malintesi nonché ad apportare chiarimenti per la popolazione. Nello specifico vengono disciplinati in modo esplicito il divieto di effettuare viaggi a scopo di acquisti nonché le disposizioni concernenti le multe.
Da metà marzo la Svizzera, per motivi di politica sanitaria, ha reintrodotto provvisoriamente i controlli alle frontiere interne ed emanato divieti di entrata. La restrizione del traffico turistico è volta alla salvaguardia della salute della popolazione residente in Svizzera e all’impedimento di un’ulteriore diffusione del coronavirus. Tali provvedimenti si sono consolidati negli ultimi giorni e settimane. Dalle attuali informazioni emerge che in generale l’attuazione delle misure alle frontiere esterne e negli aeroporti funziona bene. Il Consiglio federale sconsiglia di effettuare viaggi non essenziali.
Tuttavia, nelle ultime settimane l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha constatato un intenso traffico transfrontaliero a scopo di acquisti. I controlli eseguiti in tale ambito vincolano le risorse dell’AFD che sarebbero invece necessarie per effettuare dei controlli efficaci alla frontiera interna. Ai fini della precisazione della prassi vigente, l’ordinanza 2 COVID-19 viene completata con un nuovo articolo. Al rientro in Svizzera viene inflitta una multa di 100 franchi se si tratta di un evidente caso di turismo degli acquisti e se il passaggio della frontiera è avvenuto esclusivamente a tale scopo. La multa non viene inflitta per sanzionare l’acquisto, bensì per aver ostacolato il lavoro dell’autorità di protezione del confine.
La rimozione o il danneggiamento di sbarramenti di frontiera o di segnaletiche continuano a essere puniti con una multa. Vale lo stesso per la presa in consegna di merci presso valichi di frontiera chiusi. L’articolo 4 dell’ordinanza è stato precisato di conseguenza. Le persone, la cui entrata in Svizzera non è consentita ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19, vengono respinte, ma non punite con una multa. Contro il rifiuto d’entrata è possibile fare opposizione presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Per i cittadini svizzeri e le persone con un titolo di soggiorno svizzero l’entrata è sempre consentita, indipendentemente dallo scopo del passaggio della frontiera in Svizzera.
Nel contempo la SEM ha integrato delle precisazioni nell’istruzione relativa all’ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale. Si tratta di definire, tra l’altro, in maniera più precisa quali cittadini stranieri si trovano in una situazione di assoluta necessità e sono quindi autorizzati a entrare in Svizzera conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza 2 COVID-19. Da ora è quindi consentita l’entrata e l’uscita per i seguenti motivi, a condizione che questi siano debitamente comprovati e plausibili (elenco non esaustivo):
- cura di familiari ammalati o anziani (con rispettivi certificati medici, registri delle famiglie ecc.);
- esercizio del diritto di visita retto dal diritto civile di genitori separati;
- appuntamenti giudiziari importanti o riunioni d’affari improrogabili;
- prosecuzione di un trattamento medico in Svizzera e all’estero.
L’uscita dalla Svizzera presso i valichi di frontiera aperti è tuttora consentita. Tuttavia, l’AFD prega le persone in questione di osservare le relative disposizioni di entrata dei Paesi limitrofi. Ai sensi delle raccomandazioni del Consiglio federale, sono sconsigliati i passaggi dei valichi di frontiera aperti per attività del tempo libero.
L’AFD ringrazia la popolazione per la collaborazione.
cs